Art. 6.
(Fondo autonomo speciale).

      1. All'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

      «3. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore.

      3-bis. Il comitato amministratore, oltre ad esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:

          a) assolve ad ogni compito che sia ad esso demandato dalle leggi o dai regolamenti;

 

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          b) avanza proposte in merito all'estensione e al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

          c) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

          d) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento»;

          b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».